Dichiarazione di nascita
Ultima modifica 21 luglio 2020
Chi può rendere la dichiarazione di nascita
Per i genitori uniti in matrimonio:
- uno dei due genitori o entrambi
- un loro procuratore speciale
- medico/ostetrica che ha assistito al parto
- persona che ha assistito al parto
Per i genitori non uniti in matrimonio:
- dal padre e dalla madre congiuntamente, se intendono riconoscere il figlio
- dalla madre che intende riconoscere da sola il figlio
Il figlio naturale (nato al di fuori del matrimonio) può essere riconosciuto dai genitori anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento.
Quando e dove fare la dichiarazione
- entro 10 giorni dalla nascita se viene resa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza dei genitori (di norma il Comune di residenza della madre salvo diverso accordo tra i genitori) o se viene resa all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il parto.
- entro 3 giorni dalla nascita se viene resa presso la Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura in cui è avvenuto il parto.
Attribuzione del nome al neonato
Il nome imposto deve necessariamente corrispondere al sesso del bambino e può essere composto da più elementi onomastici fino ad un massimo di tre: in questo caso, il nome composto verrà riportato con tutti i suoi elementi nelle certificazioni di stato civile e di anagrafe, nonché nei documenti del bambino.
Documentazione da presentare
- attestazione di nascita rilasciata dall'Istituto ove è avvenuto il parto.
- documento valido di identità personale del o dei dichiaranti