Autenticazione di firma
Ultima modifica 21 luglio 2020
L’autentica di firma è l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive, l'autentica contiene l'indicazione delle modalità di identificazione del dichiarante, le generalità del funzionario, nonché la sua firma e il timbro dell'ufficio.
L'autentica di firma viene effettuata su:
- istanze e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà da produrre a privati che consentono ad utilizzare gli strumenti di semplificazione previsti dal D.P.R. 445/00;
- deleghe a riscuotere benefici economici (che non siano "procure"), ad esempio pensioni, contributi, etc dirette a Pubbliche Amministrazioni o a gestori di pubblici servizi;
- ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 223 del 04.07.2006, riguardo al passaggio di proprietà di beni mobili (es. auto), su atti relativi a passaggi di proprietà (vedi passaggi di proprietà di beni mobili registrati).
L’autentica non può essere richiesta dalle Pubbliche Amministrazioni e dai gestori di Pubblici Servizi; in questi casi, infatti, l’autenticità della firma è comprovata esclusivamente con l’apposizione della firma davanti al dipendente addetto o allegando all’atto una fotocopia non autenticata di un documento d’identità (in questo caso la documentazione può essere inviata anche per fax).
In base alla Circolare del Ministero dell'Interno n. 31/2005 la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la qualità di erede, deve essere accettata anche dal dipendente delle Poste Italiane addetto a ricevere la documentazione.
Oltre che dai soggetti riconosciuti dalla legge, ossia da un notaio, cancelliere e segretario comunale, l’autenticazione delle firme può essere redatta da un funzionario incaricato dal Sindaco.
Requisiti
Maggiore età:
- per i minori la firma deve essere apposta da chi esercita la potestà o dal tutore;
- per gli interdetti la firma deve essere apposta dal tutore (Per l'elezione del tutore occorre rivolgersi al Tribunale Ordinario);
- per chi non sa o non può firmare, ossia in caso di analfabetismo o di impedimento fisico, sarà cura del Pubblico Ufficiale ricevere la dichiarazione ed attestare le cause dell'impedimento senza bisogno di testimoni, utilizzando la dicitura "impossibilitato a firmare per...";
- nel caso di persona impossibilitata a muoversi ma comunque capace di intendere e di volere, ed in assenza di alternative, un funzionario del Comune si recherà al domicilio (propria abitazione, ospedale, casa di riposo) per raccogliere la firma del cittadino;
In caso di impedimento temporaneo per motivi di salute, la dichiarazione può essere sostituita da dichiarazione effettuata da parente fino al terzo grado, debitamente attestante l'impedimento e allegando copia di documento di identità valido.
Documentazione da presentare
Valido documento di riconoscimento e l'atto su cui deve essere apposta la firma da autenticare che sarà autenticata in calce.
Nel caso in cui l'autenticazione sia svolta a domicilio, la persona la cui firma deve essere autenticata deve esibire di identità in corso di validità.
Costi
- € 0,26 per diritti di segreteria se l'uso della firma autenticata non prevede l'apposizione di marca da bollo;
- € 0,52 per diritti di segreteria se l'uso della firma autenticata prevede l'apposizione di marca da bollo;
- marca da bollo di € 14,62 se l'uso ne prevede l'apposizione.
Normativa di riferimento
Legge n. 53 del 21.03.1990: Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale;
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Demografici - n. 31/2005;
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 25/E del 29.03.2010 (in tema di applicazione della marca da bollo).